Ti obbligo a sposarmi!

Nelle promesse di matrimonio, anche la legge sbaglia le parole

Non ho mai amato Nanni Moretti, ma su una cosa ha ragione. La sua frase più celebre, tratta dal film Palombella rossa del 1989, cita: «Le parole sono importanti». È innegabile; aggiungerei che le parole, le frasi, la sintassi sono ancor più fondamentali quando si tratta del diritto, disciplina cui piace atteggiarsi da “scienza delle regole”. Se non è chiaro cosa vogliono dire i precetti, a chi si riferiscono, quando vanno applicati, si rischiano pastrocchi ragguardevoli.

Non a caso i poveri studenti di giurisprudenza si sentono dire sempre “sei preparato, ma ti esprimi male”, oppure “cerca di dire meglio questo concetto”. Nei cinque anni previsti dal ciclo di studi non si incontrano quasi mai concetti particolarmente difficili da capire; ci si scontra però spesso con regole difficili da raccontare – soprattutto per chi è digiuno di studi di legge.

Molti giuristi divenuti “pop” si sono occupati di questo problema nei loro libri, non necessariamente rivolti ai loro colleghi.

In particolare, Carofiglio ha scritto due manualetti molto gradevoli: il primo, oramai un po’ datato, si chiama La manomissione delle parole; il secondo si chiama Con parole precise. Breviario di scrittura civile. In quest’ultimo libriccino, in particolare, l’ex magistrato pugliese affronta senza mezzi termini il grosso problema del parlare bene e chiaro, non confondere parole con significati diversi, usare un linguaggio tecnico e non pseudo-tecnico, ossia quel linguaggio, tipico dei professori universitari e degli avvocati scarsi, che potendo dire che qualcuno “beveva un’aranciata” preferisce invece asserire in tal guisa: “Sorbiva una bevanda saporita”.

Quest’ultima tematica è molto cara anche a Severgnini (figlio di un notaio e laureato in giurisprudenza), che nel suo godibilissimo L’italiano. Lezioni semiserie se la prende spesso proprio col burocratese tipico dei tribunali e degli uffici pubblici.

Francesco Galgano, un importante civilista mancato qualche anno fa, nel 2010 ha scritto un bellissimo opuscoletto per Il Mulino intitolato Le insidie del linguaggio giuridico. Ancora, l’ultima parte del libercolo – tutto in salita – Il diritto mite di Zagrebelsky è dedicato proprio all’interpretazione della legge come attività difficile e contraddittoria.

L’elenco potrebbe andare avanti a lungo: l’attenzione per queste tematiche è alta, soprattutto tra chi ci guadagna il pane.

È pur vero che le tendenze del Parlamento (e del Governo, quando s’inventa le leggi) sono quelle di complicare, usare terminologie tecniche a sproposito, aggiungere commi e capoversi, prevedere rinvii esterni a leggi magari poi modificate.

Le cose non sono sempre state così: prima degli anni Novanta le leggi erano tutto sommato poche e non venivano rimaneggiate di continuo. Poi – un po’ per l’influsso dell’Europa, che ci impone le sue regole, un po’ per la tecnicizzazione continua nel progresso degli stili di vita, un po’ per sana crudeltà – si è cominciato a farne un minestrone poco appetitoso.

In questo enorme pasticciaccio brutto si staglia maestoso il nostro Codice Civile, varato nel 1942. Settantacinque anni, spesso portati benissimo. Intere serie di disposizioni sono rimaste intatte; altre – anacronistiche o troppo tendenti al regime dell’epoca – sono state abrogate o sostituite.

Nei suoi quasi tremila articoli, rimane la compilazione con cui si misurano tutti, ma proprio tutti: chi va al bar a comprare una brioche è parte di un contratto di compravendita. Un fruttivendolo che espone le arance per la strada indicandone il prezzo sta (forse inconsciamente) realizzando un’offerta al pubblico. La mancetta dei nonni durante le feste comandate è una liberalità d’uso.

Sono tutti esempi di situazioni che trovano una disciplina chiara e specifica nel nostro amato Codice, che – soprattutto nelle sue parti più antiche – stupisce per chiarezza e semplicità. Dice solo quello che deve, con parole che possono essere capite da chiunque.

Ecco, a ben vedere però un errore c’è, ed è anche bello grosso, ma prima serve capire un concetto semplice.

Quando qualcuno commette un fatto lesivo di un diritto o di un interesse altrui, è tenuto a risarcire il danno. I comportamenti appena raccontati si definiscono fatti illeciti e producono l’obbligo di far tornare la situazione patrimoniale del soggetto leso uguale a prima che accadesse il fattaccio. Si pensi a tutti i reati (furti, rapine, truffe…): oltre alla condanna in sede penale, portano anche a dover ristorare chi ne ha sofferto ingiustamente.

All’opposto, troviamo dei casi in cui chi soffre lo fa giustamente: se io concorressi per un premio alla lotteria e non vincessi nulla, non potrei certo dolermene e citare in giudizio gli organizzatori. Se partecipo a una gara d’appalto per la costruzione del nuovo stadio calcistico della Roma, ma vincesse (legittimamente) un’azienda ben più nota e strutturata e valida della mia, non potrei dolermene. Se partecipassi alle Olimpiadi di nuoto, con risultati disastrosi, non potrei prendermela certo con il comitato olimpico per la mia personalissima Caporetto.

In tutti questi casi non c’è proprio nulla da fare: ci si tiene il magone e si aspetta che passi il malumore. Sono tutti fatti leciti, che non producono obblighi risarcitori da parte di chi tiene un comportamento che può anche causare un danno il quale, però, è un danno giusto.

Ci sono tuttavia delle eccezioni: alcuni fatti leciti, che producono danni non ingiusti, possono obbligare comunque chi tiene un certo comportamento a pagare qualcosina; quel qualcosina che va pagato, nel linguaggio tecnico, non si chiama più risarcimento del danno, ma indennizzo o indennità. Si specifica, poi, che mentre il risarcimento del danno subito è un pieno ristoro, centesimo per centesimo, l’indennizzo generalmente è inferiore, appunto perché serve solo a dare sollievo a chi non può lamentare un danno proprio ingiusto.

Gli esempi di indennità previste dalla legge sono tanti: quello che mi piace di più deriva proprio dall’articolo più buffo di tutta la legge italiana. È il 924 del codice civile e riguarda gli sciami d’api. Si legge così: «Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo».

Il proprietario di sciami di api. Illustrazione di Irene Carminati

Il proprietario di sciami di api. Illustrazione di Irene Carminati

Inizialmente, possiamo ridere del povero apicoltore che si ritrova a dover scorrazzare in lungo e in largo, rincorrendo uno sciame d’api del tutto indisciplinato che vola di qua e di là. Poi ci rendiamo conto che la legge è chiara: l’apicoltore ha il diritto di inseguire quei rapidi insetti, e un antico adagio dice che dove c’è diritto, non c’è danno (ingiusto). Detto questo, se l’apicoltore, imperversando a destra e a manca, causa dei danni (pur leciti!) alle proprietà dei vicini, deve indennizzarli. Eccole qua, le obbligazioni da fatto lecito!

È molto importante guardare alle parole precise usate dalle norme, perché da lì possiamo trarre che, se la legge prevede un indennizzo, siamo nell’ambito del fatto lecito e bisognerà pagare solo un po’ del danno che si è fatto; se invece si parla di risarcimento del danno, sappiamo che il fatto sarà qualificabile come illecito e il ristoro sarà integrale.

Bene, le leggi non sbagliano quasi mai a individuare indennizzi e risarcimenti del danno, appunto perché ci ballano parecchie cose in mezzo.

Solo una volta il legislatore sbaglia, proprio con riguardo alla promessa di matrimonio, negli articoli che vanno dal 79 all’81.

In quelle disposizioni si dicono un sacco di cose giuste: infatti, «la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento» (per evitare che i promessi sposi possano fare dei brutti calcoli).

Come sempre, il diritto serve di più quando la gente non va d’accordo: si disciplina anche il caso in cui la parola data venga rotta e il matrimonio sia annullato. L’articolo 80 dice che bisogna restituire i doni fatti a causa della promessa, in vista del sì degli sposi: fin qui, tutto bene.

L’articolo 81, invece, dice qualcosa di inquietante: il fidanzato che senza giusto motivo si rifiuti di prestare fede alla promessa è obbligato «a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa».

Ma come? Lo abbiamo appena spiegato: se è previsto un risarcimento del danno, vuol dire che è un fatto illecito, come fosse una rapina!

È evidente: il nostro Parlamento, nel 1942, ha proprio toppato: quello di cui stiamo parlando è senz’altro un obbligo che deriva da un fatto lecito, seppur dannoso. Gli interpreti lo sanno e fanno finta di niente.

Ci si può interrogare a lungo sul perché di questo – unico – errore in tema. Io mi sono inventato un motivo: quando si tratta di sentimenti così forti come quelli che sostengono una promessa di matrimonio, a volte le parole proprio non vengono; nella fretta, si può sbagliare e dire una cosa per un’altra. Alla fine, non sembra il caso di farla pesare poi tanto al povero legislatore che, arrossendo nel trattare delle questioni di cuore, si è permesso un piccolo lapsus.

di Gianluca De Rosa

Autore

  • Laureato in giurisprudenza – mio malgrado –, al momento tirocinante presso un giudice penale del Tribunale di Milano. Giacché è giusto definirsi con le cose che si amano e null'altro, posso inanellare alcune passioni, tra cui Milano, i ristoranti etnici e tipici, la birra, la scrittura, la musica (addirittura strimpellata), nonché i videogiochi, i giochi di carte e tutte le altre attività che escludono a priori una qualche retribuzione o il fare bella figura.