Associazione | Statuto e cariche

Cariche dell’associazione La Taiga

Federico Filippo Fagotto / presidente
Ilaria Iannuzzi / vicepresidente
Michele Lavazza / membro del comitato direttivo
Miriam Camerini / membro del comitato direttivo
Matteo Nepi / membro del comitato direttivo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TAIGA”

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) – È costituita a tempo indeterminato l’Associazione Culturale denominata “LA TAIGA”.

L’Associazione ha sede a Milano.

È facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede sociale in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie, in altri Comuni dello Stato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se trasferita all’interno dello stesso comune.

Art. 2) – L’Associazione culturale “La Taiga” è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, democratico ed escludendo ogni fine di lucro promuove la diffusione, la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, della musica, delle arti, delle scienze e dello spettacolo.

Sono compiti dell’associazione:

  1. Promuovere la diffusione, dell’arte, dello spettacolo, del teatro della musica della scienza e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale-artistico;
  2. Organizzare e promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concorsi artistici, videoproiezioni, concerti, stage e concorsi, incontri, esposizioni, mostre, spettacoli, per poter soddisfare le esigenze di svago e di ricreazione dei soci;
  3. Progettare e distribuire prodotti editoriali e di altro genere per la diffusione dell’arte della musica della scienza, della tecnologia e della cultura in generale;
  4. Svolgere attività giornalistiche di ufficio stampa e promozionali per convegni mostre e altri eventi legati all’arte alla scienza alla musica e alla cultura in generale;
  5. Progettare e organizzare percorsi didattici, divulgativi e culturali;
  6. Valorizzare l’aggregazione giovanile mediante l’attività culturale in tutte le sue forme;
  7. Avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti commerciali e non, per una adeguata formazione culturale sul territorio e per promuovere le iniziative istituzionali per cui è nata l’associazione stessa;
  8. Promuovere e assumere incarichi tecnici e organizzativi in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni private per la gestione di attività artistiche e culturali;
  9. Fare accordi con altre associazioni o terzi in genere allo scopo di promuovere l’estensione e la diffusione della cultura in genere, dello spettacolo, del teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale;
  10. Gestire uno spaccio interno, ad uso esclusivo dei propri soci, per la somministrazione di alimenti e bevande dove gli associati potranno scambiarsi opinioni e idee di carattere culturale;
  11. Gestire, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di spazio sia immobile che mobile, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
  12. Porre in essere attività di natura oggettivamente commerciale ma in diretta realizzazione degli scopi istituzionali, in via complementare, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli Enti non commerciali.

Art.4) Al fine di poter svolgere compiutamente le attività di cui all’articolo 3 (tre), la presente Associazione culturale potrà aderire ad un Ente di Promozione Sociale a carattere nazionale, accettandone lo Statuto e i Regolamenti.

Art. 5) – Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni di natura economica e anche mediante finanziamenti da parte dei propri associati ovvero di istituti di credito; l’Associazione, sempre agli stessi fini, potrà ricorrere all’apporto di contributi economici versati a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società o imprese.

TITOLO II: I SOCI

 

Art. 6) – Il numero dei soci è illimitato.

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di elettorato attivo e passivo all’interno delle istituzioni sociali. La qualifica di Socio dà diritto di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie.

Art. 7) – L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dal versamento della quota associativa annua, la quale non è trasmissibile ad altri e il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

A tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l’adesione minima (annuale).

Art. 8) – Il socio con la domanda di ammissione all’associazione deve:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Presidente del Consiglio Direttivo o di altro membro del Consiglio da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima occasione utile. Per poter verificare la sede dell’associazione e le attività che essa promuove nei confronti dei soci sarà possibile agli aspiranti soci, esclusivamente per la giornata in cui viene redatta la domanda di ammissione, frequentare la sede dell’associazione e fruire dei propri servizi ad essa correlati.

La decisione del Consiglio è insindacabile e inappellabile.

Art. 9) – La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione e morte.

Art. 10) –  La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo e lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall’annotazione nel libro soci.

Art. 11) – Può recedere il socio:

  • che ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo;
  • che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 12) L’esclusione del socio opererà di diritto quando:

  • non adempia al versamento delle quote dopo due richiami.

L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio dal consiglio direttivo quando:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • in qualunque modo arrechi danni anche morali alla Associazione o fomenti dissidi pregiudizievoli.

Art. 13) – Il socio escluso o che per qualche motivo cessi di appartenere all’Associazione non potrà riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 14) – I soci dovranno concorrere alle spese dell’Associazione mediante il versamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo ovvero mediante contributi specifici necessari allo svolgimento delle diverse iniziative.

TITOLO III: LE ENTRATE E IL PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 15) – Le entrate e il patrimonio sociale dell’Associazione saranno costituiti:

  • dalle quote sociali annuali;
  • dai contributi specifici;
  • dai proventi e dalle entrate, anche di natura commerciale, per prestazioni di servizi vari a Soci od a terzi nello svolgimento delle sue attività;
  • da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, erogazioni liberali, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

Art. 16) – Le somme versate dai Soci per la quota sociale d’iscrizione e per tutti gli altri contributi non sono rimborsabili in alcun caso.

TITOLO IV: IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

 

Art. 17) – L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18) – Il Consiglio Direttivo deve redigere il Rendiconto consuntivo annuale.

Il Rendiconto consuntivo annuale, contenente la situazione economica e finanziaria, deve essere presentato e approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, presso eventuali sedi secondarie, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 19) – È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V: GLI ORGANI SOCIALI

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20) – L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto di voto.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate almeno 15 giorni prima della seduta con avviso pubblico affisso presso i locali della sede sociale e tramite posta elettronica per i soci che hanno inserito il loro indirizzo e-mail nel modulo di ammissione.

L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea in prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea può riunirsi presso la sede sociale, presso le sedi secondarie eventualmente istituite, presso la sede di specifiche attività associative, ovvero in altro luogo previamente indicato.

Art. 21) – L’Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno e comunque:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei Soci.

Art. 22) – L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di Legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • procede, se proposto, all’eventuale nomina delle cariche sociali;
  • elegge, se richiesta, la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
  • delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale riservate alla Sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva l’eventuale Regolamento interno.

Art. 23) – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.

Art. 24) – In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei ¾ dei soci.

Art. 25) – L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in assenza di questi dal vice presidente.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno risultare in apposito Libro dei Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Alla votazione partecipano tutti i Soci con diritto di voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26) – Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i Soci maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 27) – In caso venissero a mancare uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, per morte, dimissioni o altro, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che dovrà ratificare la nomina degli stessi o eventualmente sostituirli.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Sarà cura del Presidente convocare l’Assemblea Generale dei Soci per procedere a nuove elezioni.

Art. 28) – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 29) – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti in seno al Consiglio, il voto del Presidente è determinante.

Qualora un Consigliere risulti assente dalla riunione di Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art. 30) – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
  • fissare le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  • stabilire l’importo delle quote annue associative;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci;
  • amministrare il patrimonio e gli incassi sociali;
  • redigere e sottoporre ad approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci il Rendiconto consuntivo annuale dell’Associazione;
  • compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare circa l’ammissione dei Soci;
  • deliberare circa la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
  • favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
  • stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  • nominare e revocare dirigenti e funzionari e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
  • deliberare l’adesione ad altre Associazioni e l’eventuale cambiamento di affiliazione ad altri Enti di promozione sociale;
  • conferire e revocare procure.

Art. 31) – Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto.

Art. 32) – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

 

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 33) – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione delibera di devolvere il patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ad un ente di beneficenza con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34) – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

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